lunedì 30 gennaio 2017

L'avvocato risponde: "Esiste una differenza tra le auto d’epoca e le auto storiche?"

Ebbene sì, contrariamente a quanto si possa pensare, auto d'epoca e auto storiche non sono la stessa cosa. Le due definizioni non si equivalgono e le relative certificazioni portano a conseguenze diverse, come spiegato dall'art. 60 del Codice della Strada.         


Dall’articolo si evince che le auto d'epoca non possono circolare su strada in quanto prive dei requisiti minimi per essere utilizzate su strade pubbliche. La loro circolazione “può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito delle località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni” (Art. 60, co.3, lett. a, CdS). 
In questi casi le auto dovranno essere munite di targhe provvisorie e di fogli di via libera, rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti.         Nell'autorizzazione sono indicati: la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo. Le auto d’epoca certificate non fanno quindi più parte del PRA, il Pubblico Registro Automobilistico.    

Al contrario, le auto storiche possono circolare liberamente su strada, a condizione che siano dichiarate conformi da chi di dovere: devono cioè possedere, oltre all'iscrizione ad un apposito registro regolamentare, anche il “Certificato delle caratteristiche tecniche” e la carta di circolazione. È importante inoltre richiedere l'Attestato di Datazione e Storicità (AdS) che certifica la compatibilità e l'originalità delle parti componenti la vettura.    Trattandosi di veicoli che possono circolare, le auto storiche sono quindi sottoposte all’obbligo di revisione ogni due anni (obbligo inesistente invece per le auto d’epoca). 

La distinzione “storico” / “d’epoca” si applica anche alle altre tipologie di veicoli motorizzati: quanto detto sopra vale quindi sia per le automobili che per i motocicli.          

Avv. Giovanna Richini
Consulente legale presso il Nostalgia Club

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