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domenica 31 dicembre 2017

L'avvocato risponde: Auto prestata, chi paga la multa?

Capita di prestare la nostra automobile ad altre persone (parenti, amici, ecc.) e che queste commettano un'infrazione violando il Codice della Strada. In questi casi, chi deve pagare la multa, il proprietario del veicolo oppure il conducente? In tali circostanze si verifica la cosiddetta “responsabilità solidale”, ovvero: il pagamento della multa viene chiesto tanto al proprietario dell'auto quanto al conducente.       


In questo caso si chiama responsabile solidale il soggetto al quale le autorità possono chiedere il pagamento integrale della multa in alternativa al trasgressore: tutte le volte in cui il conducente del veicolo è un soggetto diverso dal titolare dello stesso, il responsabile in solido di una multa è sempre il proprietario che, dunque, risponde delle multe prese dall'utilizzatore della sua auto (salvo che riesca a dimostrare di non aver potuto impedire il fatto). Ovviamente questo non significa che entrambi (proprietario e trasgressore) debbano pagare e che la Pubblica Amministrazione riceva un doppio versamento, ma soltanto che quest'ultima si possa rivolgere indifferentemente all'uno o all'altro soggetto per ottenere la corresponsione di quanto dovuto.           

A ciò si aggiunga che l'art. 126 bis del Codice della Strada pone l'obbligo a carico del proprietario di un veicolo di comunicare i dati del conducente del mezzo entro 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, anche al fine di applicare correttamente la sanzione di decurtazione dei punti della patente. Ciò viene richiesto in quanto il proprietario dell'auto è sempre tenuto a conoscere l'identità del soggetto a cui affida la conduzione del proprio veicolo ed a comunicarne i dati all'autorità amministrativa che gliene fa richiesta.        


Avv. Giovanna Richini
Consulente legale presso il Nostalgia Club 

lunedì 30 ottobre 2017

L'avvocato risponde: Multe e autovelox: quali novità?

Recentemente si sono registrate importanti novità in materia di multe e autovelox, tematica su cui si dibatte da tempo. In particolar modo è interessante vedere come si sono espresse la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale.


Negli ultimi giorni la Corte di Cassazione ha assunto una posizione molto netta con un'ordinanza relativa alle multe per autovelox su rettilinei situati fuori dai centri cittadini, cioè sulle strade classificabili come “extraurbane secondarie”. La Corte ha sostenuto che in questi casi non basta l’ordinanza prefettizia ad autorizzare la contravvenzione senza la contestazione immediata: affinché il verbale sia valido, esso deve indicare le ragioni per cui non si è potuto fermare l’automobilista, dandogli la possibilità di difendersi; tali ragioni, peraltro, non possono sinteticamente liquidarsi con il semplice fatto che l’apparecchio consente la determinazione dell’illecito soltanto in un momento successivo al passaggio del mezzo.    

Quanto alla taratura degli apparecchi si è espressa anche la Corte Costituzionale, imponendo due anni fa, a tutte le pattuglie di polizia e alle altre autorità che utilizzano misuratori elettronici di velocità, di sottoporre gli apparecchi a preventiva taratura. Quest'ultima può essere effettuata da ditte private, ma va certificata con un documento che deve essere conservato presso le autorità ed esibito al cittadino qualora lo richieda. La Corte ha infatti sottolineato come non sia ragionevole pensare che uno strumento elettronico per il controllo della velocità possa essere utilizzato a distanza di anni senza alcun controllo tecnico di conformità. Tutto ciò sulla base del principio per cui, se è vero che anche la più piccola bilancia del mercato rionale deve essere, di tanto in tanto, tarata per misurare correttamente il peso della frutta e della verdura, ciò vale a maggior ragione per strumenti di precisione come gli autovelox.

Avv. Giovanna Richini
Consulente legale presso il Nostalgia Club 

domenica 30 luglio 2017

L'avvocato risponde: "Le cinture di sicurezza per le auto storiche sono obbligatorie?"

Recentemente si è tornati a parlare dell’obbligo di allacciare le cinture di sicurezza in auto, tema di fondamentale importanza sia dal punto di vista legale che per la salvaguardia della sicurezza di automobilista e passeggeri.


L’obbligo per il conducente di guidare con la cintura di sicurezza allacciata è imposto dal 1976, mentre dal 2006 la stessa norma vale anche per ogni passeggero nell’auto. Il punto di riferimento sul tema è l'articolo 127 del Codice della Strada – al quale si rimanda per i dettagli - che disciplina l'uso delle cinture di sicurezza (e dei sistemi di ritenuta), affermando che il conducente e i passeggeri “hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi senso di marcia” e prevedendo, contestualmente, sanzioni per i trasgressori.

Le leggi cui si è fatto riferimento parlano chiaro, ma le auto storiche appartengono ad una categoria leggermente diversa. Si tratta infatti di auto studiate e messe in circolazione in un periodo in cui non vigevano gli obblighi visti sopra, ragion per cui il Codice della Strada ne deve tenere conto (la legge, generalmente, non è retroattiva). Quindi, per gli automobilisti di auto d’epoca e auto storiche, il discorso è un po’ più articolato:

  • sono esenti dall’obbligo delle cinture di sicurezza le auto d’epoca immatricolate prima del 1976;
  • in teoria, sono altresì esonerate le auto d’epoca prive fin dalla prima omologazione degli appositi attacchi nella carrozzeria.

Proprio sul secondo punto – le auto prive di attacchi – vale la pena soffermarsi nel dettaglio. Negli anni Settanta una legge comunitaria ha infatti imposto l’obbligo di montare gli appositi attacchi anche alle vetture d’epoca, ma soltanto a quelle omologate dal 1978 in avanti; negli anni 2000 inoltre, tale obbligo è stato esteso anche alle auto immatricolate a partire dal 1976.

Quindi ad oggi, l’unica categoria che rimane a tutti gli effetti esente dall’obbligo di montare e di tenere allacciate le cinture di sicurezza è quella delle vetture immatricolate prima del 1976: per queste vetture la scelta finale di apporre o meno delle modifiche è a discrezione del buon senso dell’autista. Quanto alle vetture d’epoca che prevedono gli attacchi predisposti, è invece obbligatorio allacciare le cinture di sicurezza.


Avv. Giovanna Richini
Consulente legale presso il Nostalgia Club

lunedì 26 giugno 2017

L'avvocato risponde: "Come cambiano i massimali minimi della RCA?"

Ci sono delle novità per quanto riguarda l’assicurazione auto ed i relativi massimali: vediamo insieme nel dettaglio di che cosa si tratta. Il terzo comma dell'art.128 del Codice delle assicurazioni private, conformemente a quanto previsto a livello europeo dalle Direttive 2005/14/CE e 2009/103/CE, prevede che – dalle h24:00 dell'11 giugno 2012 e con cadenza quinquennale – si operi un'indicizzazione automatica del massimale di copertura, cioè del valore massimo che le compagnie assicurative possono riconoscere a titolo di risarcimento di un danno subìto dall'assicurato. Tale valore si calcola in base alla variazione in percentuale indicata dall'Indice europeo dei prezzi al consumo (detto IPCE).  

    
Ebbene, dall’11 giugno 2017 sono stati adeguati i massimali minimi di legge della responsabilità civile auto, ch
e risultano ora essere i seguenti:
  • per i danni alle persone, l’importo minimo è pari a 6.070.000,00.= euro per sinistro (contro i 5 milioni precedenti), indipendentemente dal numero delle vittime;
  • per i danni alle cose, l’importo minimo è pari a 1.220.000,00.= euro per sinistro (a fronte del milione precedente), indipendentemente dal numero delle vittime e delle cose danneggiate.                 


I nuovi massimali minimi RCA vengono applicati sia ai contratti assicurativi in essere, sia a quelli da stipularsi o da rinnovarsi dopo la data di entrata in vigore dei nuovi valori minimi. Gli importi, prima di diventare esecutivi, dovranno essere a loro volta ratificati da provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico. Prima di pronunciarsi formalmente, il Ministero ha però deciso d’interpellare la Commissione Europea, al fine di definire con certezza se i nuovi massimali siano da considerarsi definitivi, o se si debba aggiungere un’ulteriore percentuale dovuta all’inflazione per il biennio 2015-2017.

L’assicurato non dovrà pagare nulla alla propria compagnia assicurativa per questo adeguamento – automatico – di legge; egli o ella riceverà invece dalla compagnia stessa la comunicazione dell’innalzamento. Laddove tale comunicazione non dovesse avere luogo, sarà opportuno verificare che nelle condizioni assicurative siano previsti i nuovi massimali.


Avv. Giovanna Richini
Consulente legale presso il Nostalgia Club